Categoria: Normativa

  • VIA LIBERA AI CIRCOLI: ECCO LE NUOVE NORME

    VIA LIBERA AI CIRCOLI: ECCO LE NUOVE NORME

    Aggiornato il Protocollo di sicurezza Federazione Italiana Vela per la Fase 2. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

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    Le regole per la Fase 2 della Vela in Italia. Aggiornato documento ufficiale della Federvela sulle norme di sicurezza sanitarie da osservare per la riapertura dal 25 maggio dei Circoli Velici, così come disposta dal nuovo DPCM, che riguarda le attività di allenamento e le attività della vela di base come la Scuola Vela. Questo Protocollo vale fino al 14 giugno in linea con la validità del DPCM. Di seguito trovare il link al protocollo aggiornato al 20 maggio e le pagine FIV dove troverete tutta la documentazione.

    Protocollo aggiornato il 20 maggio
    All.:1 Vademecum
    All.:2 Informativa preventiva: come lavarsi le mani
    All.:2 Informativa preventiva: raccomandazioni per contenere il contagio
    All.:3 Autocertificazione
    All.:3 Tabella temperatura corporea
    All.:3 Informativa Privacy
    All.:4 Sanificazione dei locali
    All.:5 Precauzioni e misure da adottare per attività di allenamento

    All.:6 Segnaletica
    PostazioneTemperaturaSTOPRifiutiMascherinaIgenizza maniGel lavamaniDistanza
    All.:7 Marker adesivo per distanziamento su barche scuola

     

  • Lo sport riparte in sicurezza: ecco le Linee Guida

    Lo sport riparte in sicurezza: ecco le Linee Guida

    Linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere. Questo documento vuole fornire le indicazioni generali e le azioni di mitigazione necessarie ad accompagnare la ripresa dello sport, a seguito del lockdown per l’emergenza Covid-19, alle quali devono attenersi tutti i soggetti che gestiscono, a qualsiasi titolo, siti sportivi, o che comunque ne abbiano la responsabilità e costituiscono il quadro di riferimento anche per le ulteriori indicazioni fornite in materia a livello regionale.

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    L’obiettivo è quello di costituire un indirizzo generale e unitario e ha carattere temporaneo e strettamente legato all’emergenza. È declinato per le singole discipline sportive dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate e dagli Enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI e dal CIP, tramite appositi protocolli applicativi.

    Le Linee-Guida si basano sul contributo tecnico e scientifico del Rapporto denominato “Lo sport riparte in sicurezza” trasmesso dal CONI e dal CIP al Ministro per le politiche giovanili e lo Sport in data 26 aprile 2020, redatto con la collaborazione del Politecnico di Torino, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI), le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva.

    Così come la FIV ha già regolamentato la fase 2 fino al 17 maggio, che riguardava principalmente le attività di allenamento consentite dal 4 maggio, ora dovrà inviare ai circoli nuove precisazioni per la ripartenza delle attività (dal 25 maggio) e per l’avvio delle scuole di vela.
    LINK Aggiornato il Protocollo di sicurezza Federazione Italiana Vela per la Fase 2. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

    Linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere

    (pubblicato da Ufficio per lo Sport – Presidenza del Consiglio dei Ministri)

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  • Noleggio (nella fase 2 Covid): le prime regole da sapere

    Noleggio (nella fase 2 Covid): le prime regole da sapere

    Tutto quello che armatore, equipaggio e ospiti devono sapere per trascorrere una vita di bordo all’insegna del relax e della sicurezza.

    Valdettaro Classic Boats il raduno di barche d’epoca a Porto Venere 11

    Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (MIT), in vista della graduale ripresa delle attività nautiche, ha predisposto una serie di specifiche linee guida per regolamentare i principali settori delle attività sportive e ricreative connesse alla navigazione, tra cui il noleggio dell’unità da diporto. Vediamo le regole a cui attenersi per navigare sicuri.

     

    Trattandosi di utilizzazione di unità da diporto che prevede la presenza di un equipaggio che svolge a bordo una attività lavorativa, occorre distinguere tra obblighi del noleggiante, dell’equipaggio e degli ospiti noleggiatori.

    Per quanto concerne il noleggiante/armatore, valgono gli stessi obblighi per il locatore (sanificazione dell’unità ad ogni utilizzo, con particolare riferimento ai locali di vita quali cabine, servizi igienici, locali cucina e pranzo, prendisole esterni e interni, piscine, zone di passaggio, plancia comandi, ecc.).
    Anche i locali di vita dell’equipaggio (loro cabine e locali igienici) devono essere periodicamente sanificati, o comunque, in ogni caso in cui uno o più membri dell’equipaggio vengano avvicendati.

     Obblighi dell’equipaggio

    • utilizzo di mascherine e guanti e di ogni altro dispositivo di protezione in funzione della tipologia dell’unità in particolare, durante le operazioni di ormeggio, disormeggio, bunkeraggio ed eventuale rimorchio.
    • per l’equipaggio inoltre, trattandosi di soggetti chiamati, in alcuni casi, di effettuare manovre di primo soccorso (come nel caso del Comandante per il quale è obbligatorio il corso di primo soccorso elementare e BLS), dovrebbe essere previsto l’obbligo di sottoposizione preventiva (prima dell’imbarco) e periodica al test di positività al CoVid-19, il cui esito dovrà essere custodito a bordo. È comunque prevista la misurazione obbligatoria della temperatura dei membri dell’equipaggio con cadenza giornaliera.
    • avere cura di impedire l’accesso a bordo ad estranei durante la sosta in porto o in marina
    • nel caso in cui l’unità sia noleggiata da più gruppi di persone che non vivono nella stessa unità abitativa, l’alloggiamento delle stesse nelle cabine dovrà tenere conto di tale circostanza in modo che nella medesima cabina non siano alloggiate persone che non vivono nella stessa unità abitativa.

    Infiltrazioni d’acqua i controlli da fare e come intervenire

    Obblighi degli ospiti noleggiatori

    Valgono le regole generali sul distanziamento sociale e sulle misure di prevenzione interpersonali: in materia di distanziamento sociale, potrebbe non essere previsto un limite numerico (entro il massimo di 12 passeggeri previsto per il noleggio) solo nel caso in cui gli ospiti noleggiatori vivano nella stessa unità abitativa.
    In tutti gli altri casi l’armatore/noleggiante, deve prevedere una rimodulazione del numero massimo di persone ospitabili in funzione del suddetto parametro di una persona ogni metro di lunghezza lineare dell’unità, compresi i membri di equipaggio.

    Linee guida

  • Charter, circoli sportivi e porti: le linee guida

    Charter, circoli sportivi e porti: le linee guida

    Noleggio unità di diporto, regolamenti di Porti turistici e Marine e associazioni sportive. Ecco le linee guida Mit per il trasporto nautico e la balneazione che regolamentano i principali settori delle attività sportive e ricreative connesse alla navigazione.

    charter-nauticoNautica da diporto
    In vista della graduale ripresa delle attività nautiche e al fine di disciplinare l’afflusso dei passeggeri nei porti nazionali in concomitanza anche con la stagione balneare, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha predisposto una serie di specifiche linee guida volte a regolamentare i principali settori delle attività sportive e ricreative connesse alla navigazione, in particolare:

    GESTIONE STAZIONI MARITTIME E PORTUALI
    Vela in Calabria concluso il Trofeo Challenge città di Tropea 20Queste le indicazioni da rispettare nei luoghi a diffusa frequentazione come le stazioni marittime, i terminal crociere e le banchine di imbarco e sbarco dei passeggeri:

    • uso di cartellonistica plurilingue o di “QR Code” informativi
    • promozione di sistemi on-line di prenotazione ed acquisto biglietti
    • accessi contingentati e programmati con percorsi obbligati
    • distanza sociale di 1 metro
    • installazione di un adeguato numero di distributori di disinfettante
    • appropriata sanificazione degli ambienti di transito e delle superfici esposte al contatto
    • potenziamento del personale preposto ai servizi di vigilanza, accoglienza e informazione dell’utenza

    NAVIGAZIONE DA DIPORTO
    Nelle attività da diporto la responsabilità individuale degli utenti resta l’elemento essenziale per rendere efficaci le misure di distanziamento sociale quali:

    • evitare contatti ravvicinati
    • adeguata sanificazione degli ambienti
    • distanza interpersonale di almeno un metro
    • protezione del naso e della bocca per i passeggeri

    Disciplina delle attività con unità da diporto private
    Cetraro tutto il bello della vela (12)A bordo di unità da diporto private valgono le stesse regole delle unità abitative. La misura primaria resta il “distanziamento sociale” di almeno un metro a meno che le persone presenti a bordo non vivano nella stessa unità abitativa.
    Anche i congiunti, se non conviventi, devono rispettare il distanziamento sociale di una persona per ogni metro lineare dell’imbarcazione. Obbligatoria anche la dotazione di dispositivi di protezione individuale per i passeggeri e l’uso di igienizzante per le superfici.

    Disciplina unità da diporto ad uso commerciale
    Il numero massimo di persone trasportabili sarà stabilito sulla base della capienza dell’unità e sulla possibilità di attuare le misure di distanziamento sociale previste con la limitazione dei titoli di viaggio acquistabili e la predisposizione di dissuasori alla seduta (1 mt di distanza).
    Obbligatoria la dotazione a bordo di dispositivi di protezione individuale per ciascun occupante ed igienizzante per superfici.
    Rimane l’obbligo di attenersi alla normativa per gli spostamenti nella Regione e tra le Regioni e il rispetto delle normative internazionali anti-contagio durante la navigazione fuori dalle acque territoriali nazionali.
    Per le società che svolgono, in forma commerciale, attività legate al diporto o allo svolgimento di attività acquatiche (escursioni, diving, noleggio e locazione unità da diporto, pesca turismo etc…), potenziati i servizi di pulizia delle imbarcazioni e degli altri locali aziendali (biglietterie, magazzini).

    La locazione dell’unità da diporto
    Alle unità da diporto in locazione si applicano le stesse norme di prevenzione previste per le imbarcazioni private.
    Sono consentiti alloggi nella stessa cabina a persone che vivono nella stessa unità abitativa.
    Il locatore è tenuto a sanificare, anche in caso di utilizzo ad ore dell’imbarcazione, tutti i locali – compresi quelli motori e servizi – così come dovrà dotarsi di adeguate provviste di prodotti igienizzanti oltre a cartellonistica informativa, redatta in più lingue, per sensibilizzare il locatario ed i suoi ospiti sulle necessarie misure igieniche da adottare.
    Nel caso di ingaggio di uno skipper da parte del locatario, si applicheranno le disposizioni previste nel noleggio per l’equipaggio.

    Dalla Regione Calabria, Santelli recepisce il Dpcm del 17 maggio 2020 e firma l’ordinanza n. 43 sulla sulle linee guida per la Fase2 dell’emergenza coronavirus che prevede la riapertura delle attività economiche e produttive condivise dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Il punto 13 dell’ordinanza prevede che l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell’individuo attraverso l’esercizio fisico, sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a decorrere dal 25 maggio 2020.
    Gli sport individuali che si svolgono abitualmente in spiaggia (es. racchettoni) o in acqua (es. nuoto, surf, windsurf, kitesurf) possono essere regolarmente praticati, nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale. Diversamente, per gli sport di squadra (es. beach-volley, beach-soccer) sarà necessario rispettare le disposizioni delle istituzioni competenti.

    Nel frattempo, le associazioni sportive attendono (in giornata) precisazioni dalla Federazione Italiana Vela.
    scuola-vela
    Il noleggio dell’unità da diporto
    Per quanto concerne il noleggiante/armatore valgono gli stessi obblighi previsti per il locatore: sanificazione ad ogni utilizzo di tutti i locali dell’imbarcazione.

    Per quanto concerne l’equipaggio, obbligo di utilizzo di mascherine e guanti e di ogni altro dispositivo di protezione in funzione della tipologia dell’unità in particolare, durante le operazioni di ormeggio, disormeggio, bunkeraggio ed eventuale rimorchio. Per l’equipaggio inoltre, trattandosi di soggetti chiamati, in alcuni casi, ad effettuare manovre di primo soccorso (come nel caso del Comandante per il quale è obbligatorio il corso di primo soccorso elementare e BLS), dovrebbe essere previsto l’obbligo di sottoposizione preventiva (prima dell’imbarco) e periodica al test di positività al CoVid-19, il cui esito dovrà essere custodito a bordo. E’ comunque prevista la misurazione obbligatoria della temperatura dei membri dell’equipaggio con cadenza giornaliera.
    L’equipaggio dovrà avere cura inoltre di impedire l’accesso a bordo ad estranei durante la sosta in porto o in marina.
    Chi vive nella stessa unità abitativa potrà condividere l’alloggio in cabina.
    Per gli ospiti valgono le regole generali sul distanziamento sociale e sulle misure di prevenzione interpersonali, ovvero una persona ogni metro di lunghezza lineare dell’unità, compresi i membri di equipaggio, a meno che gli ospiti presenti non vivano insieme.

    Porti turistici e Marine
    Tassa sulle barche abolita fino ai 14 metriI gestori di porti turistici devono dotarsi di appositi cartelli informativi, in italiano ed in inglese, sulle misure comportamentali da rispettare, l’uso dei dispositivi di protezione individuale, l’installazione di dispenser di igienizzante sui pontili, la limitazione degli spostamenti, i divieti di assembramenti e il rispetto del distanziamento sociale.

    Navigazione e norme di sistema
    Rimane l’obbligo di attenersi alla normativa per gli spostamenti nella Regione e tra le Regioni e il rispetto delle normative internazionali anti-contagio durante la navigazione fuori dalle acque territoriali nazionali.

    GESTIONE DEI CENTRI DIVING E DELLE ATTIVITÀ SUBACQUEE SPORTIVE-RICREATIVE

    • fortemente raccomandata la dotazione di appositi sistemi informatici per le iscrizioni on-line ai corsi nonché per la prenotazione delle uscite e partecipazione alle immersioni
    • all’interno dei locali valgono le regole generali sull’igiene e profilassi nonché quelle sulle misure di distanziamento sociale e sugli accessi contingentati
    • screening delle condizioni di salute e della temperatura per gli utenti del Centro e accesso vietato in caso di temperatura superiore a 37,5° o sintomi riconducibili alle patologie afferenti l’epidemia in atto; ogni utente dovrà compilare apposita autocertificazione sull’assenza di tali sintomatologie, nonché la dichiarazione di non essere stato a contatto stretto con soggetti in situazione di contagio nota
    • adeguata informazione agli utenti sulle misure di prevenzione adottate, il distanziamento sociale e la sistematica sanificazione dei locali
    • è preferibile che ogni partecipante alle immersioni utilizzi la propria attrezzatura che i responsabili del Centro Diving o gli istruttori dovranno verificare oltre a dover garantire l’adozione di opportune precauzioni per evitare il contatto diretto con le attrezzature e la loro possibile contaminazione. Gli utenti sprovvisti dell’attrezzatura, potranno noleggiarla presso il Centro purché preventivamente sanificata. Il centro dovrà adeguare l’organizzazione delle uscite in funzione di questo e limitare, se necessario, il numero di immersioni quotidiane
    • l’attrezzatura, sanificata e non, andrà custodita in spazi dedicati e distinti e dovrà essere opportunamente “segregata” in involucri chiusi, una volta sanificata.

    Misure da adottare su barche e gommoni da immersione

    • a bordo, distanza sociale di almeno 1 metro tra le persone, utilizzo generalizzato di guanti e mascherine e sistemi di igienizzazione delle mani
    • posti a sedere assegnati e spostamenti a bordo consentiti solo per motivi di assoluta necessità e nel rispetto delle misure minime di distanziamento sociale
    • inibito l’uso di contenitori d’acqua comuni per il risciacquo delle maschere che dovrà essere assicurato dal responsabile del Centro diving con misure alternative per evitare la contaminazione delle attrezzature
    • sistemi di controllo di sicurezza pre-immersione alternativi al cosiddetto “Buddy Check”, ossia al “controllo del compagno d’immersione” e procedure alternative alla condivisione di gas in caso di emergenza, quale ad esempio l’utilizzo di una o più fonti d’aria alternative, in funzione del numero dei partecipanti all’immersione, correttamente igienizzata e sanificata prima dell’immersione
    • procedure di igiene e DPI per la gestione della ricarica delle bombole e/o dei rebreather
    • dispositivi per evitare il contatto diretto in caso di primo soccorso o manovre di rianimazione
    • procedure operative e piani di emergenza aggiornati a cura del responsabile del Centro diving.

    LINEE GUIDA SUL SERVIZIO DEGLI ASSISTENTI BAGNANTI

    • rispetto delle regole generali di prevenzione, igiene e profilassi
    • in qualità di “operatori di primo soccorso”, sottoposizione preventiva (prima dell’assunzione in servizio) e periodica obbligatoria al test di controllo della positività al CoVid-19 (tampone o test sierologico) per tutti gli assistenti bagnanti
    • ogni assistente bagnanti deve essere informato sui rischi di esposizione al contagio e l’uso di apposite attrezzature che ne riducano il rischio in caso di manovre di primo soccorso e rianimazione
    • necessarie dotazioni di sicurezza, individuali e personali, e di primo soccorso con dispositivi anticontagio
    • sanificazione quotidiana delle postazioni di salvataggio e delle relative dotazioni e attrezzature a cura del datore di lavoro.

    Ecco il documento ufficiale Fase 2bis: linee guida Mit per il trasporto nautico e la balneazione

  • A Cetraro un convegno sul nuovo Codice della Nautica

    A Cetraro un convegno sul nuovo Codice della Nautica

    Sabato 7 luglio 2018 alle ore 19,00, presso la sala convegni dell’ufficio del porto di Cetraro, si discuterà sul tema “IL NUOVO CODICE DELLA NAUTICA – LE PRINCIPALI NORMATIVE INTRODOTTE”.

     

    lega-navaleL’interessante convegno è stato organizzato dalla Lega Navale Italiana sezione di Cetraro, sempre attiva sui temi che riguardano la nautica, con la collaborazione dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Cetraro e il Comune di Cetraro, nell’ambito delle attività della LNI programmate per il 2018. Interverrà quale relatore il Comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Cetraro tenente di vascello Gabriele Cimoli che illustrerà la nuova normativa e le differenze salienti rispetto al passato. Le nuove norme, che riguardano tutte le unità in navigazione (a vela ed a motore) nei mari italiani, sono state per anni molto attese sia dai diportisti sia dagli operatori del settore; esse introducono nuove disposizioni più restrittive per la navigazione, chiariscono i ruoli e l’operatività ed è opportuno che siano conosciute da chi va per mare o opera nel settore nautico.
    In particolare il Comandante Cimoli si soffermerà sul registro telematico della nautica che porterà, una volta stabilite le norme di attuazione, una svolta decisiva all’attuale iter burocratico snellendo concretamente le situazione attuale. Verranno anche illustrate le nuove norme concernenti i controlli in mare alle unità da diporto ed ancora i vantaggi ai diportisti derivanti dall’uso del bollino blu per le unità da diporto. All’inizio del dibattito ci saranno i saluti del Presidente della sezione di Cetraro della L.N.I. – dott. Michele Vattimo e del Sindaco del Comune di Cetraro – dott. Angelo Aita. Modererà e concluderà il prof. ing. Sergio d’Elia dell’Università della Calabria, consigliere della LNI di Cetraro.

  • Porto di Cetraro, nuova ordinanza: avviso di pericolosità – insabbiamento molo foraneo porto di Cetraro

    Porto di Cetraro, nuova ordinanza: avviso di pericolosità – insabbiamento molo foraneo porto di Cetraro

    L’Ufficio Circondariale Marittimo di Cetraro ha emesso l’Ordinanza N. 10/18 “Avviso di pericolosità – insabbiamento molo foraneo porto di Cetraro” a firma del Comandante T.V. (CP) Gabriele Cimoli, capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Cetraro.

    porto-di-cetraroVISTA: la propria ordinanza n. 28/2010 in data 30.07.2010 con la quale è stato reso esecutivo il “Regolamento del porto di Cetraro”;

    VISTI: i rilievi batimetrici effettuati dalla dipendente Motovedetta CP 851 al fine di verificare i fondali dello specchio acqueo antistante il fanale rosso (EF 2686) posto in testata del molo foraneo del porto di Cetraro, che hanno evidenziato un’ulteriore apporto di materiale litoide a causa delle correnti marine ed in particolare delle ultime mareggiate;

    VISTA: l’ordinanza n. 44/2013 di quest’Ufficio Circondariale Marittimo in data 22.10.2013 con la quale era stato interdetto lo specchio acqueo insabbiato a quella data;

    VISTO: le note MFARITA RG18 M-D 0001169 in data 07.05.2018 e n. MFARITA MD0001413 in data 06.06.2018 del Comando Zona Fari e dei Segnalamenti Marittimi di Taranto;

    VISTA: la nota A_D MCOMLOG 0013931 in data 31.05.2018 del Comando Logistico della Marina Militare Direzione fari e Segnalamenti 1° Ufficio Segnalamenti con sede a Napoli;

    VISTA: la richiesta di emissione Avurnav a Marinasud Taranto con pec n 0002103 in data 14.04.2018;

    DATO ATTO: che l’estensione dell’area interessata dal fenomeno dell’insabbiamento è la medesima già interdetta con la propria Ordinanza n. 44/2013 in data 22.10.2013, ma con un battente minimo che si riduce di anno in anno per l’effetto dell’apporto continuo di materiale sabbioso;

    RITENUTO: pertanto necessario aggiornare il portolano con le prescrizioni da rispettare in ingresso/uscita dal porto di Cetraro al fine di mitigare il rischio per il navigante con l’emanazione di un provvedimento provvisorio a tutela della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare nell’ambito del Porto di Cetraro e degli specchi acquei limitrofi, nonché a difesa dell’ambiente marino, consentendo al contempo, compatibilmente con i fondali del porto, il regolare svolgimento delle operazioni portuali; ciò nelle more che l’Amministrazione competente proceda a far eseguire i lavori di rimozione del materiale sabbioso di cui trattasi;

    VISTI gli artt. 17, 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione e gli artt. 59, 63 e 64 del relativo Regolamento di esecuzione;

    RENDE NOTO
    Che il fondale antistante il fanale rosso lampeggiante (EF 2686) posto in prossimità dell’imboccatura portuale, ovvero in testata del molo foraneo del porto di Cetraro, continua a riversare in condizioni di insabbiamento a causa del notevole ed ulteriore apporto di materiale litoide portato dalle mareggiate;

    Seguono sei articoli.

    Di seguito trovate l’ordinanza integrale (in formato jpeg) che potete consultare e scaricare collegandovi alla pagina “Ordinanze e avvisi” dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Cetraro.

    Ordinanza N. 10/18 2 3 4

     

  • Nautica da diporto: Iva al 10 per cento nei Marina Resort

    Nautica da diporto: Iva al 10 per cento nei Marina Resort

    Nautica da diporto: Iva al 10 per cento nei Marina ResortCon il decreto “Sblocca Italia” il Governo equipara i “Marina Resort” alle strutture ricettive all’aria aperta. Nelle “strutture organizzate per la sosta e il pernottamento dei turisti all’interno delle proprie unità all’ormeggio” potrà essere applicata l’IVA ridotta al 10%, da sempre vigente per tutti gli altri segmenti del turismo. Per la nautica da diporto è un importante passo avanti verso il riconoscimento del turismo nautico.
    La norma approvata dal Governo ha trovato posto in un provvedimento che giunge a fine stagione ed è valida per il solo 2014, in attesa di trovare con la Legge di Stabilità le risorse necessarie per renderla stabile.
    La proposta di istituire i “Marina Resort” quali specifiche porzioni dei porti destinate al pernottamento dei turisti all’interno delle proprie unità, ha già trovato applicazione nei mesi scorsi in alcune regioni, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia.

  • Noleggio barca: ecco tutto quello che c’è da sapere per noleggiare la propria barca

    Noleggio barca: ecco tutto quello che c’è da sapere per noleggiare la propria barca

    Noleggio barca: ecco tutto quello che c’è da sapere per noleggiare la propria barca  Per incentivare la nautica da diporto e il turismo nautico, quindi cercare di far fronte alla crisi economica, il titolare persona fisica, ovvero l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, di imbarcazioni e navi da diporto può effettuare, in forma occasionale, attività di noleggio. Questa forma di noleggio, però, non costituisce uso commerciale dell’unità.

    CHI PUÒ ASSUMERE IL COMANDO E LA CONDOTTA DELL’IMBARCAZIONE
    Il comando e la condotta dell’imbarcazione da diporto possono essere assunti dal titolare, dall’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria dell’imbarcazione ovvero attraverso l’utilizzazione di altro personale, con il solo requisito del possesso della patente nautica, in deroga alle disposizioni recanti l’istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto.

    Nel caso di navi da diporto, in luogo della patente nautica, il conduttore deve essere munito di titolo professionale del diporto. Qualora sia utilizzato personale diverso, le relative prestazioni di lavoro si intendono comprese tra le prestazioni occasionali.

    CAPITANERIA DI PORTO, AGENZIA DELLE ENTRATE, INPS, INAIL: LA COMUNICAZIONE ALLE AUTORITÀ COMPETENTI
    L’effettuazione del noleggio è subordinata esclusivamente alla previa comunicazione, da effettuare mediante modalità telematiche, all’Agenzia delle entrate e alla Capitaneria di porto territorialmente competente, nonché all’Inps e all’Inail, nel caso di impiego di personale.

    SANZIONI
    In assenza della comunicazione viene applicata una sanzione amministrativa da duemilasessantasei euro (2.066 euro) a ottomiladuecentosessantatre euro (8.263 euro).

    PROVENTI, RITENUTE E COMUNICAZIONE ALL’AGENZIA
    I proventi derivanti dall’attività di noleggio, di durata complessiva non superiore a 40 giorni, sono assoggettati, a richiesta del percipiente, a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del 20%, con esclusione della detraibilità o deducibilità dei costi e delle spese sostenute relative all’attività di noleggio.
    Per poter fruire dell’imposta sostitutiva occorre comunicare il noleggio occasionale all’Agenzia delle Entrate. La comunicazione va trasmessa prima dell’inizio di ciascuna attività di noleggio, all’indirizzo dc.acc.noleggio@agenziaentrate.it.
    La richiesta di applicazione dell’imposta sostitutiva va fatta direttamente con la dichiarazione dei redditi, nella quale vanno indicati anche i proventi.
    Le copie delle comunicazioni, con le relative ricevute di trasmissione, e dei contratti di noleggio, devono essere tenute a bordo dell’imbarcazione o nave da diporto, a disposizione delle autorità di controllo.

    CODICE TRIBUTO
    Per consentire il versamento dell’imposta, tramite modello F24, è stato istituito il codice  tributo 1847 denominato “Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali sui proventi derivanti dall’attività di noleggio occasionale – Art. 49-bis del D.Lgs. n. 171/2005”.

    Ecco il modello del contratto di noleggio occasionale da compilare e inviare alla Capitaneria di porto e all’Agenzia delle Entrate.
    In alternativa, la comunicazione, può essere effettuata compilando il form on line disponibile sul sito della Guardia Costiera.

  • Associazioni sportive dilettantistiche: è obbligatorio il certificato del casellario giudiziale?

    Associazioni sportive dilettantistiche: è obbligatorio il certificato del casellario giudiziale?

    Ministero della GiustiziaIl 6 aprile entra in vigore il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39. La norma prevede che i datori di lavoro che intendano impiegare una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate, che comportino contatti diretti e regolari con minori, dovranno acquisire il certificato previsto all’articolo 25 del T.U. del casellario. L’ufficio del Casellario centrale sta realizzando le modifiche tecniche al sistema informativo per il rilascio del nuovo certificato previsto dalla norma. Nelle more, sarà fornito al datore di lavoro l’attuale certificato penale del casellario giudiziale di cui all’articolo 25 del T.U., previa acquisizione del consenso dell’interessato.

    Ma ecco che nel frattempo arriva la circolare interpretativa del Ministero della Giustizia sul decreto legislativo 39/2014.
    In riferimento alla concreta attuazione del decreto legislativo n. 39/2014 e, in particolare, all’obbligo di presentazione del certificato penale da parte delle associazioni e società sportive dilettantistiche, a seguito dei chiarimenti in proposito forniti dall’ufficio legislativo del Ministero della Giustizia, si rappresenta quanto segue:
    – con la prima nota si chiarisce che l’obbligo di presentazione del certificato penale trova applicazione solo ed esclusivamente con riferimento ai rapporti di lavoro definiti, in relazione ai quali, cioè, il soggetto che si avvale dell’opera di terzi assume a tutti gli effetti la qualità di “datore di lavoro”.
    In questo caso, l’obbligo sussiste a partire dal 7 aprile 2014 per i datori di lavoro che intendano impiegare una persona per lo svolgimento di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.
    Ciò premesso, non rientrano nell’obbligo della certificazione del casellario giudiziale tutti i soggetti che prestano la propria opera presso le società e associazioni sportive dilettantistiche (istruttori e tecnici compresi) con i quali non si sia configurato un rapporto di lavoro autonomo o subordinato.
    Pertanto nulla dovrà essere richiesto ai soggetti che svolgono attività di mero volontariato presso società e associazioni sportive dilettantistiche né a coloro i quali percepiscono i compensi di cui all’art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR (cosiddetti collaboratori sportivi ex “legge Pescante”).

    Fermo restando quanto rappresentato in precedenza, con la seconda nota l’ufficio legislativo del Ministero della Giustizia chiarisce che, nei casi in cui la certificazione sia obbligatoria, nelle more del rilascio del certificato regolarmente richiesto da parte del Casellario, si potrà procedere all’utilizzo dei lavoratori addetti ai minori previa acquisizione di atto di notorietà avente il medesimo contenuto della dichiarazione sostitutiva di certificazione.

    Rimaniamo in attesa di chiarimenti, nel frattempo ecco il modello per la richiesta del certificato penale del casellario giudiziale da parte del datore di lavoro pronto per l’uso.

  • Approdi e porti turistici: presentato il nuovo codice di comportamento dell’Assonat

    Approdi e porti turistici: presentato il nuovo codice di comportamento dell’Assonat

    AssonatPresentata la nuova edizione del Codice di Comportamento Assonat – Associazione Nazionale Approdi e Porti Turistici in materia responsabilità amministrativa delle imprese (D.Lgs. 231/01) elaborato dalla società di Consulenza Direzionale e Organizzativa I.C. Studio S.r.l. partner tecnico scientifico dell’Associazione.
    Il Codice rappresenta la linea guida operativa destinata alle società che realizzano e/o gestiscono approdi e porti turistici e che vogliono elaborare un proprio Modello Organizzativo di Gestione e Controllo finalizzato alla prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01 e mirato a tutelare le imprese dalle pesanti sanzioni amministrative che possono derivarne. Il nuovo documento sostituisce l’edizione del 2010, recependo le ultime novità legislative e le best practices sviluppate dai marina che hanno recentemente applicato il Codice stesso.
    Le novità riguardano ambiti di particolare interesse quali: reati ambientali, reati in materia di corruzione tra privati, reati di impiego di personale privo del regolare permesso di soggiorno e furto dell’identità digitale. Il Codice di Comportamento è attualmente in fase di approvazione da parte del Ministero di Giustizia.