Categoria: Normativa

  • Tassa barche Agenzia delle Entrate: ecco il modello per chiedere il rimborso

    Tassa barche Agenzia delle Entrate: ecco il modello per chiedere il rimborso

    Tassa barche Agenzia delle EntrateApprovato il modello per l’istanza di rimborso della tassa annuale sulle unità da diporto, con le relative istruzioni. A partire dal 18 novembre potrà essere presentata all’Agenzia delle Entrate – esclusivamente in via telematica – l’istanza di rimborso da parte dei diportisti che hanno effettuato il versamento della tassa per quelle unità da diporto beneficiarie della rimodulazione degli importi a seguito di quanto previsto dal decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
    L’istanza di rimborso, unitamente all’eventuale copia della licenza di navigazione, è presentata esclusivamente in via telematica direttamente dai contribuenti abilitati a Entratel o Fisconline, in relazione ai requisiti posseduti per la presentazione delle dichiarazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, ovvero tramite i soggetti incaricati di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del predetto decreto.
    Gli utenti del servizio telematico trasmettono i dati contenuti nel modello per l’istanza di rimborso secondo le specifiche tecniche contenute nell’allegato B al presente provvedimento. Eventuali correzioni alle specifiche tecniche saranno pubblicate nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle Entrate e ne sarà data relativa comunicazione. La trasmissione telematica può essere effettuata utilizzando il software denominato “RimborsoTassaUnitàdaDiporto”, reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate sul sito internet www.agenziaentrate.it a partire dal 18 novembre 2013.
    È fatto comunque obbligo ai soggetti incaricati della trasmissione telematica di rilasciare al soggetto interessato un esemplare cartaceo dell’istanza trasmessa secondo le modalità di cui al punto 2.2 nonché copia della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che ne attesta l’avvenuto ricevimento e che costituisce prova dell’avvenuta presentazione. L’istanza, debitamente sottoscritta dal soggetto incaricato della trasmissione telematica e dall’interessato, è conservata a cura di quest’ultimo.

    Reperibilità del modello
    Il modello è reso disponibile in formato elettronico sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.it e sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it. È autorizzata la stampa del modello nel rispetto della conformità grafica al modello approvato e della sequenza dei dati.

    Modalità di pagamento
    I rimborsi della tassa annuale sulle unità da diporto sono erogati con accredito su conto corrente bancario o postale, secondo le modalità previste dall’articolo 4 del decreto del Direttore Generale del Dipartimento delle Entrate del Ministero delle Finanze 29 dicembre 2000.

     

  • Tassa sulle barche abolita fino ai 14 metri

    Tassa sulle barche abolita fino ai 14 metri

    Il Governo col cosiddetto “Decreto Fare” ha cancellato la tassa di possesso sulle imbarcazioni fino ai 14 metri e dimezzato le tariffe per le barche fino ai 20 metri. Quindi sono stati eliminati i primi due scaglioni della tassa di proprietà e dimezzato l’importo dei successivi due. Per le barche dai 14,1 metri ai 17 l’importo da pagare è di 870 euro, mentre per quelle dai 17,01 ai 20 metri la cifra da pagare diventa di 1.300 euro. Restano invariati gli importi per le unità superiori ai 20 metri. Per le unità a vela l’importo è dimezzato.

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  • Tassa di stazionamento: chi deve pagarla, come si calcola, quando si paga

    Tassa di stazionamento: chi deve pagarla, come si calcola, quando si paga

    La tassa annuale, entrata in vigore dal 1° maggio del 2012, è dovuta per tutte le unità da diporto (imbarcazioni e navi), utilizzate per tali fini, di lunghezza superiore ai 10 metri. La tassa – si legge nella circolare dell’Agenzia delle Entrate – trova applicazione per le imbarcazioni possedute o detenute da soggetti residenti nel territorio dello Stato a prescindere dal Paese di immatricolazione dell’imbarcazione. Come vedremo in seguito, però,  sono previsti alcuni casi di esenzione.

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