Tag: Agenzia delle Entrate

  • Noleggio barca: ecco tutto quello che c’è da sapere per noleggiare la propria barca

    Noleggio barca: ecco tutto quello che c’è da sapere per noleggiare la propria barca

    Noleggio barca: ecco tutto quello che c’è da sapere per noleggiare la propria barca  Per incentivare la nautica da diporto e il turismo nautico, quindi cercare di far fronte alla crisi economica, il titolare persona fisica, ovvero l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, di imbarcazioni e navi da diporto può effettuare, in forma occasionale, attività di noleggio. Questa forma di noleggio, però, non costituisce uso commerciale dell’unità.

    CHI PUÒ ASSUMERE IL COMANDO E LA CONDOTTA DELL’IMBARCAZIONE
    Il comando e la condotta dell’imbarcazione da diporto possono essere assunti dal titolare, dall’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria dell’imbarcazione ovvero attraverso l’utilizzazione di altro personale, con il solo requisito del possesso della patente nautica, in deroga alle disposizioni recanti l’istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto.

    Nel caso di navi da diporto, in luogo della patente nautica, il conduttore deve essere munito di titolo professionale del diporto. Qualora sia utilizzato personale diverso, le relative prestazioni di lavoro si intendono comprese tra le prestazioni occasionali.

    CAPITANERIA DI PORTO, AGENZIA DELLE ENTRATE, INPS, INAIL: LA COMUNICAZIONE ALLE AUTORITÀ COMPETENTI
    L’effettuazione del noleggio è subordinata esclusivamente alla previa comunicazione, da effettuare mediante modalità telematiche, all’Agenzia delle entrate e alla Capitaneria di porto territorialmente competente, nonché all’Inps e all’Inail, nel caso di impiego di personale.

    SANZIONI
    In assenza della comunicazione viene applicata una sanzione amministrativa da duemilasessantasei euro (2.066 euro) a ottomiladuecentosessantatre euro (8.263 euro).

    PROVENTI, RITENUTE E COMUNICAZIONE ALL’AGENZIA
    I proventi derivanti dall’attività di noleggio, di durata complessiva non superiore a 40 giorni, sono assoggettati, a richiesta del percipiente, a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del 20%, con esclusione della detraibilità o deducibilità dei costi e delle spese sostenute relative all’attività di noleggio.
    Per poter fruire dell’imposta sostitutiva occorre comunicare il noleggio occasionale all’Agenzia delle Entrate. La comunicazione va trasmessa prima dell’inizio di ciascuna attività di noleggio, all’indirizzo dc.acc.noleggio@agenziaentrate.it.
    La richiesta di applicazione dell’imposta sostitutiva va fatta direttamente con la dichiarazione dei redditi, nella quale vanno indicati anche i proventi.
    Le copie delle comunicazioni, con le relative ricevute di trasmissione, e dei contratti di noleggio, devono essere tenute a bordo dell’imbarcazione o nave da diporto, a disposizione delle autorità di controllo.

    CODICE TRIBUTO
    Per consentire il versamento dell’imposta, tramite modello F24, è stato istituito il codice  tributo 1847 denominato “Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali sui proventi derivanti dall’attività di noleggio occasionale – Art. 49-bis del D.Lgs. n. 171/2005”.

    Ecco il modello del contratto di noleggio occasionale da compilare e inviare alla Capitaneria di porto e all’Agenzia delle Entrate.
    In alternativa, la comunicazione, può essere effettuata compilando il form on line disponibile sul sito della Guardia Costiera.

  • Tassa barche Agenzia delle Entrate: ecco il modello per chiedere il rimborso

    Tassa barche Agenzia delle Entrate: ecco il modello per chiedere il rimborso

    Tassa barche Agenzia delle EntrateApprovato il modello per l’istanza di rimborso della tassa annuale sulle unità da diporto, con le relative istruzioni. A partire dal 18 novembre potrà essere presentata all’Agenzia delle Entrate – esclusivamente in via telematica – l’istanza di rimborso da parte dei diportisti che hanno effettuato il versamento della tassa per quelle unità da diporto beneficiarie della rimodulazione degli importi a seguito di quanto previsto dal decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
    L’istanza di rimborso, unitamente all’eventuale copia della licenza di navigazione, è presentata esclusivamente in via telematica direttamente dai contribuenti abilitati a Entratel o Fisconline, in relazione ai requisiti posseduti per la presentazione delle dichiarazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, ovvero tramite i soggetti incaricati di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del predetto decreto.
    Gli utenti del servizio telematico trasmettono i dati contenuti nel modello per l’istanza di rimborso secondo le specifiche tecniche contenute nell’allegato B al presente provvedimento. Eventuali correzioni alle specifiche tecniche saranno pubblicate nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle Entrate e ne sarà data relativa comunicazione. La trasmissione telematica può essere effettuata utilizzando il software denominato “RimborsoTassaUnitàdaDiporto”, reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate sul sito internet www.agenziaentrate.it a partire dal 18 novembre 2013.
    È fatto comunque obbligo ai soggetti incaricati della trasmissione telematica di rilasciare al soggetto interessato un esemplare cartaceo dell’istanza trasmessa secondo le modalità di cui al punto 2.2 nonché copia della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che ne attesta l’avvenuto ricevimento e che costituisce prova dell’avvenuta presentazione. L’istanza, debitamente sottoscritta dal soggetto incaricato della trasmissione telematica e dall’interessato, è conservata a cura di quest’ultimo.

    Reperibilità del modello
    Il modello è reso disponibile in formato elettronico sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.it e sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it. È autorizzata la stampa del modello nel rispetto della conformità grafica al modello approvato e della sequenza dei dati.

    Modalità di pagamento
    I rimborsi della tassa annuale sulle unità da diporto sono erogati con accredito su conto corrente bancario o postale, secondo le modalità previste dall’articolo 4 del decreto del Direttore Generale del Dipartimento delle Entrate del Ministero delle Finanze 29 dicembre 2000.