Le patenti di categoria A abilitano al comando e alla condotta dei natanti e delle imbarcazioni da diporto per le seguenti specie di navigazione: a) entro dodici miglia dalla costa; b) senza alcun limite dalla costa.
2. Le patenti di cui al comma 1 abilitano al comando e alla condotta delle unità a motore, di quelle a vela e di quelle a propulsione mista.
3. A richiesta dell’interessato, le patenti di cui al comma 1 possono essere rilasciate per il comando e la condotta delle sole unità a motore. Sono considerate a motore quelle unità in cui il rapporto tra la superficie velica in metri quadrati di tutte le vele che possono essere bordate contemporaneamente in navigazione su idonee attrezzature fisse, compresi l’eventuale fiocco genoa e le vele di strallo, escluso lo spinnaker, e la potenza del motore in cavalli o in kilowatt è inferiore, rispettivamente, a 1 o a 1,36.
Quando è obbligatoria la patente nautica?
La patente nautica per unità da diporto di lunghezza non superiore a ventiquattro metri è obbligatoria nei seguenti casi:
- per la navigazione oltre le sei miglia dalla costa;
- per condurre gli acquascooter;
- quando a bordo dell’unità sia installato un motore avente una cilindrata superiore a 40,8 cavalli (30 Kw) o con una cilindrata superiore a:
– 750 cc se a carburazione a due tempi;
– 1.000 cc se a carburazione a quattro tempi fuori bordo o se a iniezione diretta;
– 1.300 cc se a carburazione a quattro tempi entrobordo;
– 2.000 cc se a ciclo diesel; - per condurre unità adibite allo sci nautico
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