La tassa annuale, entrata in vigore dal 1° maggio del 2012, è dovuta per tutte le unità da diporto (imbarcazioni e navi), utilizzate per tali fini, di lunghezza superiore ai 10 metri. La tassa – si legge nella circolare dell’Agenzia delle Entrate – trova applicazione per le imbarcazioni possedute o detenute da soggetti residenti nel territorio dello Stato a prescindere dal Paese di immatricolazione dell’imbarcazione. Come vedremo in seguito, però, sono previsti alcuni casi di esenzione.
Quando si paga
La tassa è annuale e il relativo versamento deve essere effettuato entro il 31 maggio di ciascun anno ed è riferito al periodo 1° maggio – 30 aprile dell’anno successivo.
Come calcolare la tassa
a) 800 euro per le unità con scafo di lunghezza da 10,01 a 12 metri;
b) 1.160 euro per le unità con scafo di lunghezza da 12,01 a 14 metri;
c) 1.740 euro per le unità con scafo di lunghezza da 14,01 metri a 17 metri;
d) 2.600 euro per le unità con scafo di lunghezza da 17,01 a 20 metri;
e) 4.400 euro per le unità con scafo di lunghezza da 20,01 a 24 metri;
f) 7.800 euro per le unità con scafo di lunghezza da 24,01 a 34 metri;
g) 12.500 euro per le unità con scafo di lunghezza da 34,01 a 44 metri;
h) 16.000 euro per le unità con scafo di lunghezza da 44,01 a 54 metri;
i) 21.500 euro per le unità con scafo di lunghezza da 54,01 a 64 metri;
j) 25.000 euro per le unità con scafo di lunghezza superiore ai 64 metri.
Pagano la metà le barche a vela con motore ausiliario il cui rapporto fra superficie velica (mq) e potenza del motore (kw) non sia inferiore a 0,5 .
Da chi è dovuta
La tassa deve essere corrisposta dai proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, o dagli utilizzatori a titolo di locazione anche finanziaria, per la durata della stessa, residenti nel territorio dello Stato, nonché dalle stabili organizzazioni in Italia dei soggetti non residenti, che posseggano, o ai quali sia attribuibile, il possesso dell’unità da diporto. Allo scopo di sviluppare la nautica da diporto, la tassa non va pagata per il primo anno di immatricolazione delle unità da diporto.
La tassa è ridotta della metà per le unità con scafo di lunghezza fino a 12 metri, utilizzate esclusivamente dai proprietari residenti, come propri ordinari mezzi di locomozione, nei comuni ubicati nelle isole minori e nella laguna di Venezia, nonché per le unità individuate dal comma 2 a vela con motore ausiliario il cui rapporto tra superficie velica e potenza del motore espresso in KW non sia inferiore a 0,5.
Sono esentate dal pagamento i tender (devono riportare il nome dell’unità cui sono posti in servizio), le barche di salvataggio, le unità in uso allo Stato o enti pubblici, le barche con targa prova (usate da costruttori, manutentori o distributori). Quelle usate, ritirate da cantieri o distributori (con mandato di vendita). Le barche provenienti da contratti di leasing risolti per inadempienza dell’utilizzatore. Le unità usate da società di locazione o charter come beni strumentali.
Sanzioni
Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta si applica una sanzione amministrativa tributaria dal 200 al 300 per cento dell’importo non versato, oltre all’importo della tassa dovuta.
Modalità di versamento
La tassa può essere versata tramite modello di pagamento “F24 versamenti con elementi identificativi” o versamento mediante l’effettuazione di un bonifico in “EURO” a favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 – Capitolo 1222, indicando:
a) codice BIC: BITAITRRENT;
b) causale del bonifico: generalità del soggetto tenuto al versamento della tassa annuale, identificativo (sigla di iscrizione) dell’unità da diporto, codice tributo e periodo di riferimento (così come indicati dalla risoluzione n. 39 del 24 aprile 2012);
c) Iban – IT15Y0100003245348008122200, pubblicato sul sito internet della Ragioneria Generale dello Stato – Ministero dell’Economia e delle finanze (www.rgs.mef.gov.it).